La legge 9 ottobre 2026, n. 180 introduce una disciplina stabile che consente agli elettori temporaneamente domiciliati in un'altra regione di votare senza rientrare nel Comune di residenza.
Il provvedimento introduce nuove disposizioni per l'esercizio del diritto di voto fuori sede, prevedendo la possibilità per determinate categorie di elettori di votare nel Comune in cui sono temporaneamente domiciliati, senza dover rientrare nel Comune di iscrizione elettorale.
Verrà istituito presso ciascun Comune un elenco degli elettori fuori sede, ammessi a votare nel luogo di temporaneo domicilio per le elezioni politiche, europee e i referendum abrogativi e costituzionali.
CHI PUÒ VOTARE FUORI SEDE
Possono richiedere di votare fuori sede gli elettori che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- Motivi di studio o di lavoro: elettori temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale, con una permanenza prevista di almeno 9 mesi.
- Motivi sanitari: elettori che, per documentate esigenze di cura, ricevono assistenza sanitaria, terapia o trattamenti medici per almeno 3 mesi, compresa la data della consultazione, presso una struttura sanitaria situata in una regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale.
- Esigenze di assistenza familiare: caregiver familiari che prestano assistenza alle persone interessate e genitori o familiari conviventi che accompagnano o assistono minori sottoposti a cure, secondo i requisiti previsti dalla legge.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede deve essere presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente oppure mediante strumenti telematici.
Alla domanda devono essere allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti previsti.
Nella richiesta devono inoltre essere indicati l'indirizzo completo del domicilio temporaneo e, ove possibile, un recapito di posta elettronica.
La domanda può essere revocata con le stesse modalità e nei termini previsti per la presentazione.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La legge stabilisce scadenze differenti in base alla motivazione per cui si richiede il voto fuori sede:
- Studio e lavoro: entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le consultazioni. Se i requisiti maturano successivamente, la domanda può essere presentata entro trenta giorni dal loro verificarsi e, in ogni caso, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la consultazione.
- Motivi sanitari e assistenziali: entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione.
Le modalità operative e le eventuali indicazioni specifiche per le singole consultazioni saranno comunicate attraverso i canali istituzionali competenti.
Come si vota nel Comune di domicilio
Il Comune di temporaneo domicilio verifica i requisiti e acquisisce dal Comune di residenza la comunicazione relativa al possesso del diritto di elettorato attivo.
Agli elettori ammessi viene rilasciata, anche in modalità telematica, un'attestazione di ammissione al voto, con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione elettorale assegnata, che dovrà essere esibita al momento del voto insieme a un documento di riconoscimento valido.
Gli elettori fuori sede votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui è situato il Comune di temporaneo domicilio, e non per quelli del Comune di residenza.