IL SINDACO
Premesso che l'Amministrazione è consapevole che è suo compito precipuo salvaguardare la sicurezza urbana e l'incolumità di tutte quelle persone, turisti e cittadini, che frequentano gli ambiti della città di maggiore attrattività, turistica e sportiva, ai fini di svago o semplice passione;
Considerato che il Ministero dell'Interno, in relazione all'esigenza di garantire condizioni di sicurezza pubblica a causa della minaccia terroristica, con circolari del Capo della Polizia, ha emanato direttive per la disciplina degli aspetti di safety e di security, al fine della individuazione delle migliori strategie operative in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici, di qualunque tipo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
Considerato che la Città di Urbania ha ormai una tradizione consolidata nella organizzazione di eventi nel periodo Natale - Befana, che comportano la presenza simultanea di numerose persone sia nelle piazze che nei luoghi chiusi aperti al pubblico;
Che in data 31/12/2025 si svolgerà in Piazza San Cristoforo, Largo Della Rovere la Manifestazione Capodanno in Piazza con una prevista affluenza di pubblico molto consistente;
Rilevata pertanto la necessità di disciplinare con il presente provvedimento alcuni aspetti relativi al consumo di bevande e all’utilizzo di prodotti pirotecnici al fine di evitare turbative al regolare svolgimento della manifestazione;
Ritenuto necessario ed urgente, pertanto, intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:
- la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute bottiglie e in contenitori di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;
- la vendita e la detenzione di prodotti pirotecnici;
Ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dei provvedimenti disciplinati dall'art. 54 comma 4 e 4 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4 e 4 bis;
Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma del D.L.gs 267/2000 s.m.i.
ORDINA
- Per le motivazioni indicate in premessa, è fatto divieto a chiunque di introdurre e far circolare bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro per il consumo di bevande nell’area della festa (Piazza San Cristoforo e Largo Della Rovere), nei luoghi pubblici all’interno del centro storico e nelle aree limitrofe dalle ore 22:30 del 31/12/2025 alle ore 8:00 del 01/01/2026 in occasione della manifestazione Capodanno in piazza.
- Nelle aree e negli orari di cui al precedente punto 1) è fatto divieto di vendere in forma ambulante bevande contenute in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro in genere;
- Ai titolari di pubblici esercizi (bar, circoli privati e attività artigianali) è imposto, all’interno dei locali, l’obbligo di somministrare bevande alcoliche in contenitori diversi dal vetro dalle ore 00:30 alle ore 8:00 del 01/01/2026;
- È fatto altresì divieto assoluto di detenere, far circolare vendere e utilizzare prodotti pirotecnici per le intere giornate del 31/12/2025 e del 01/01/2026 nell’area della manifestazione (piazza San Cristoforo e Largo Della Rovere), in tutto il centro storico e le aree limitrofe;
- L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma I-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.
- Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art.18 delle Legge 24/11/1981, n.689, è il Sindaco;
- L’Ufficio di Segreteria è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’Ente, nonché di trasmettere il presente atto alla Stazione Carabinieri di Urbania e al Comando della Polizia Locale;
- Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
- A norma dell’art.3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona;
IL SINDACO
DOTT. MARCO CICCOLINI