La validità temporale dei documenti stranieri
Secondo un parere del 2016 dell'Ufficio III della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, competente per le questioni attinenti alla cittadinanza, la validità dei documenti e certificati stranieri è da considerarsi analoga a quella prevista per i documenti italiani, prevista dall'art. 41 del d.P.R. 445/2000, in cui è affermato che: " I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.".
Pertanto è indispensabile chiarire cosa si intenda per documento "non soggetto a modificazioni", e in linea generale si possono dare le seguenti indicazioni:
- i certificati e gli atti di morte hanno validità illimitata;
- tutta la documentazione relativa a persone decedute e rilasciata in una data successiva al loro decesso, ha validità illimitata;
- tutta la rimanente documentazione ha validità di 6 mesi.
Si tenga comunque presente che, non avendo la normativa italiana previsto un elenco esaustivo dei documenti che abbiano validità illimitata, la definizione di documento "non soggetto a modificazioni" può essere oggetto di valutazione da parte del pubblico funzionario che riceve la documentazione, e in ogni caso, in presenza di dubbi rispetto ai dati contenuti nella documentazione presentata (in particolare se riguarda persone viventi e la documentazione non sia recente, anche se relativa d atti e certificati di morte o documenti di persone decedute), può essere richiesto alle autorità straniere la verifica della validità di tali dati (e in questo caso il procedimento per il quale è stata richiesta la documentazione viene sospeso fino alla risposta dell'autorità straniera), oppure potrebbe essere considerata non ricevibile qualora sia stata rilasciata da oltre 6 mesi.
Discordanze tra gli atti presentati
In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’Autorità Straniera.
Relativamente alle discordanze, si ricorda quanto disposto dalla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’interno e comunicato a questo Ufficio con nota prot. n. 9511 del 14/03/2014: “…condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello status civitatis jure sanguinis nei confronti di discendenti italiani emigrati all’estero è la dimostrazione inequivocabile documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino … attese le numerose discordanze esistenti tra gli atti prodotti che non hanno consentito una sicura ricostruzione della discendenza, né l’acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell’interessato… solo le Autorità straniere possono sanare le predette discordanze attraverso l’effettuazione delle opportune verifiche, ove ne sussistano i presupposti”.
L’Ufficiale di Stato Civile è un’autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di prove esclusivamente documentali e quindi necessita degli atti indicati per legge e non può prestarsi a “interpretare” quanto ricevuto; ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 396/2000 “l’ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno”.
Le discordanze riscontrate verranno comunicate agli interessati secondo quanto previsto dalla L. n. 241/1990, che regolamenta il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall’art. 10 bis si procederà a comunicare quanto, negli atti di Stato Civile stranieri, dovrà essere rettificato dall’Autorità Straniera.
Se entro dieci giorni dalla notificazione le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.
Accertamento delle condizioni da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile
1 - Il richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana sia effettivamente discendente da cittadino italiano.
Il Regno d’Italia fu costituito il 17 marzo 1861. Il Veneto entrò a farne parte nel 1866, ed il Friuli Venezia Giulia dal 16 luglio 1920.
Gli uffici di stato civile sono stati costituiti nel Regno dal primo gennaio 1866, mentre nel Veneto dal primo settembre 1871 e nel Friuli Venezia Giulia e in Trentino dal primo settembre 1924.
L’avo dal quale deriva la cittadinanza italiana del richiedente deve essere nato successivamente alla data di costituzione del Regno d’Italia, o alla data di annessione degli altri territori. Se è nato prima, e poi si è trasferito all’estero, occorre verificare la data della sua morte, che deve essere avvenuta successivamente alle sopraindicate date: in tal caso l’avo è deceduto come cittadino italiano, potendo quindi trasmettere il nostro status civitatis.
Se la morte, al contrario, è avvenuta in data antecedente, l’avo è morto come cittadino straniero facente parte dello Stato da cui era partito, e quindi anche i suoi discendenti sono rimasti stranieri.
Se l’avo è nato prima della istituzione degli uffici di stato civile e, quindi, non è possibile avere il suo atto di nascita, l’interessato deve presentare il certificato di battesimo rilasciato dalla parrocchia, autenticato dalla Curia Vescovile competente. Occorre solo per verificare che lo stesso sia nato su territorio italiano o che è stato annesso al Regno.
Per questo accertamento il richiedente deve presentare:
- L’estratto dell’atto di nascita dell’avo emigrato;
- Gli atti di nascita di tutti i discendenti, compreso quello del richiedente;
- Gli atti di matrimonio dell’avo emigrato e di tutti i discendenti, compreso quello del richiedente, se coniugato;
- L’atto di morte dell’avo emigrato che sia nato prima della costituzione del Regno d’Italia. Tale atto, benchè non indicato nella circolare del 1991, serve a verificare che il decesso sia avvenuto dopo il 17 marzo 1861.
Gli atti di stato civile formati all’estero debbono essere presentati in regola con le norme sulla traduzione e sulla legalizzazione, o apposizione del timbro di cui alla convenzione dell’Aja del 5 ottobre, almeno che non ci siano convenzioni che esentano da tali formalità.
In vigenza dell’art. 1 della abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza veniva trasmessa solo per via paterna; la madre poteva trasmetterla solo in particolari situazioni. Solo nel 1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale articolo, stabilendo che la cittadinanza italiana potesse essere trasmessa anche dalla madre, con decorrenza dal primo gennaio 1948.
Alla luce di ciò l’ufficiale di stato civile nell’esaminare gli atti presentati dal richiedente il riconoscimento deve prestare attenzione alle date di nascita dei discendenti dell’avo, e, se sono nati da madre prima del primo gennaio 1948, essi non sono italiani, e la trasmissione della cittadinanza si è interrotta.
Può capitare che il richiedente non possa produrre un atto di nascita dei discendenti, in quanto mai formato nel Paese straniero, oppure presenti un documento denominato «negativo di nascita». In mancanza di tale atto non si può procedere, perchè non si può verificare la continuità della discendenza.In questi casi l’ufficiale di stato civile deve rifiutare la richiesta di riconoscimento indicando i motivi del rifiuto.
Gli interessati potranno veder soddisfatta la loro richiesta soltanto rivolgendosi alla autorità giudiziaria.
2 - La trasmissione della cittadinanza italiana non si sia interrotta per la naturalizzazione straniera dell’avo prima della nascita del suo discendente diretto.
Per verificare tale requisito il richiedente deve presentare un certificato rilasciato dall’autorità straniera competente dal quale risulti che l’avo italiano emigrato non si sia naturalizzato, cioè non abbia acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione.
Anche tale documento deve essere in regola con le formalità della traduzione e legalizzazione.
Nel caso sia avvenuta la naturalizzazione, l’avo ha perso la cittadinanza italiana, e, pertanto, ha interrotto la trasmissione della stessa ai suoi discendenti, che sono rimasti in possesso solo della cittadinanza straniera «iure loci».
3 - La trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per rinuncia alla cittadinanza stessa espressa da un ascendente del richiedente, o dal richiedente stesso.
Il punto 2 dell’art. 8 della abrogata legge 555/192 specificava che: «Perde la cittadinanza ... chi, avendo acquistato senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilito all’estero la propria residenza».
Occorre, pertanto, verificare che un ascendente del richiedente, o il richiedente stesso, non abbia dichiarato di rinunciare alla nostra cittadinanza.
A questo punto è l’ufficiale di stato civile che, dopo aver ottenuto tutta la documentazione, deve chiedere al Consolato competente per residenza del richiedente e dei suoi ascendenti una attestazione dalla quali risulti che nessuno (dall’avo italiano emigrato al richiedente il riconoscimento della cittadinanza) abbia mai espresso rinuncia alla cittadinanza italiana:
- Per verificare correttamente quale sia il Consolato competente a cui richiedere la sopracitata attestazione, è indispensabile che nel presentare la richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana, l’interessato sia quanto più possibile preciso nell’indicare i luoghi di residenza e di formazione degli atti di stato civile di se stesso e dei suoi ascendenti.
- Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della circolare ministeriale K.28.1 dell’8 aprile 1991, si ritiene che, qualora un Consolato, al quale si sia rivolto un Comune italiano per conoscere se una o più persone abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, comunichi che quelle persone non sono conosciute alla rappresentanza diplomatica, tale risposta sia compiutamente soddisfacente. Infatti, se un soggetto non è conosciuto alla rappresentanza diplomatica e non esiste un fascicolo a lui intestato, significa che non ha rinunciato alla cittadinanza.